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Documenti per immigrazione, emigrazione, cittadinanza, studio e lavoro in Portogallo

Stato civile, precedenti penali, diplomi, transcript, documenti professionali e altre prove destinate a enti portoghesi.

Immigrazione in Portogallo ed emigrazione dal Paese d’origine

Lo stesso trasferimento può essere descritto come immigrazione in Portogallo o emigrazione dal Paese di partenza. Per questo vengono usati entrambi i termini, insieme a espressioni naturali come «trasferirsi in Portogallo».

Residenza e immigrazione

A seconda della procedura AIMA possono essere richiesti documenti relativi a identità, stato civile, precedenti, famiglia, studio, lavoro o mezzi di sussistenza. I requisiti devono essere verificati nella procedura concreta.

Recenti modifiche alle regole sull’immigrazione (2025–2026)

La Legge n. 61/2025, in vigore dal 23 ottobre 2025, ha modificato tra l’altro il ricongiungimento familiare, il regime CPLP e il visto per la ricerca di lavoro. Come regola generale, il ricongiungimento richiede ora che il titolare disponga di un permesso di soggiorno valido da almeno due anni; per determinati coniugi o partner con almeno 18 mesi di convivenza precedente si applica un periodo di 15 mesi, con eccezioni previste dalla legge. Le nuove procedure basate sulla «manifestação de interesse» sono state abolite. Le procedure già avviate prima dell’abrogazione restano salvaguardate; per la specifica categoria transitoria prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera b), del Decreto-Lei portoghese n. 37-A/2024, il termine per presentare la domanda è scaduto il 31 dicembre 2025.

Il regime CPLP richiede ora un visto di residenza. Il visto per la ricerca di lavoro è stato ridefinito dalla legge in funzione del lavoro qualificato; i criteri operativi devono essere verificati presso le autorità consolari e AIMA.

Legge n. 62/2026: nuovo quadro in materia di migrazione e asilo

Aggiornamento dell’11 settembre 2026: la Legge portoghese n. 62/2026 del 10 settembre è in vigore dall’11 settembre 2026. Attua in Portogallo diversi regolamenti del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, recepisce le direttive (UE) 2024/1346 e 2024/1233 e modifica, tra le altre, le leggi portoghesi n. 34/94, 23/2007 e 27/2008.

Le modifiche comprendono una procedura di accertamenti preliminari sui cittadini di Paesi terzi, con identificazione e verifica dell’identità, dati biometrici, controlli sanitari e di sicurezza e valutazione delle vulnerabilità. Salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate, la procedura deve concludersi entro sette giorni alla frontiera esterna o tre giorni nel territorio portoghese. La legge disciplina inoltre il rimpatrio alla frontiera e modifica le procedure di frontiera per la protezione internazionale.

Le domande di protezione internazionale e i procedimenti soggetti alla Legge n. 27/2008 già pendenti alla data di entrata in vigore restano disciplinati dal regime precedente, fatta salva la disposizione relativa all’effetto del ricorso giurisdizionale.

ETIAS non ha ancora una data esatta: la Commissione europea continua a indicare l’ultimo trimestre del 2026 e precisa che la data specifica sarà annunciata successivamente. La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1970, adottata il 7 settembre e pubblicata nella Gazzetta ufficiale l’8 settembre, riguarda regole tecniche per l’accesso, la modifica e la cancellazione dei dati nel sistema centrale ETIAS; non annuncia l’entrata in funzione del sistema.

Impatto sui documenti: le modifiche possono incidere sulla procedura e sulle prove richieste, ma non significano automaticamente che tutti i documenti debbano essere tradotti. Verifichi l’elenco e le formalità presso l’autorità competente.

Cittadinanza portoghese

Aggiornamento: la Legge organica n. 1/2026 è entrata in vigore il 19 maggio 2026. Per le nuove domande di naturalizzazione prevede, tra l’altro, sette anni di residenza legale per i cittadini di Paesi di lingua ufficiale portoghese e dell’UE e dieci anni per gli altri cittadini. Le domande già pendenti a tale data restano soggette alla normativa precedente.

Le diverse vie di cittadinanza possono richiedere certificati di nascita stranieri, certificati penali e altri documenti. Le istruzioni ufficiali Justiça/Registos prevalgono su elenchi generici.

Riconoscimento di titoli

DGES indica una dispensa di traduzione per documenti originariamente emessi in inglese, francese o spagnolo; l’italiano non rientra in tale elenco. L’istituzione competente può quindi richiedere una traduzione certificata in portoghese.

Documenti pubblici UE

Per alcuni atti di stato civile e altre categorie, il regolamento (UE) 2016/1191 può eliminare l’apostille e, con un modulo multilingue adeguato, anche la necessità di traduzione.

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